ACCORDO

Data, 28 maggio 2013
L’ASCOM di Bergamo rappresentata dal suo Direttore Luigi Trigona e dal responsabile Area
Lavoro Enrico Betti
Federalberghi rappresentata da Giovanni Zambonelli
Fipe rappresentata da Pierluigi Cucchi
e
FILCAMS CGIL rappresentata da Romeo Lazzaroni
FISASCAT CISL rappresentata da Alberto Citerio
UILTUCS UIL Rappresentata da Maurizio Regazzoni

Premesso che

il DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013, ha dato attuazione all’art. 1, comma 481, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) prevedendo, per il periodo di imposta 2013, una speciale agevolazione fiscale per il reddito dei lavoratori derivante da interventi previsti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale allo specifico scopo di incrementare la produttività del lavoro;

la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013 ha previsto la possibilità di assoggettare all’imposta sostitutiva del 10%, tra le altre somme, le quote retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di regimi orari a ciclo continuo, banca delle ore, indennità di reperibilità, di turno o di presenza, clausole flessibili o elastiche, ovvero le maggiorazioni derivanti da modifiche orientate alla gestione di turnazioni o giornate aggiuntive (ad es. lavoro domenicale o festivo), e/o a orari a scorrimento su giornate non lavorative e/o alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dai Ccnl e/o analoghi interventi tesi al miglioramento dell’utilizzo degli impianti e dell’organizzazione del lavoro;

alcuni tra gli istituti di flessibilità oggetto del DPCM 22 gennaio 2013 e della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013 sono già disciplinati dal CCNL Terziario, distribuzione e servizi, seppure con carattere sussidiario e cedevole rispetto ad intese di II livello;

considerato che

– le Parti Sociali in provincia di Bergamo nel 2011 e nel 2012 hanno sottoscritto a livello Territoriale un Accordo in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ad incrementi di produttività;

si conviene quanto segue

per l’anno 2013 sono recepiti nel presente accordo di secondo livello le disposizioni di tutti contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso le imprese aderenti alle Associazioni/Federazioni in epigrafe nel territorio di Bergamo, nonché aderenti al sistema bilaterale, relativamente agli istituti più avanti richiamati che sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche sulla base di ulteriori eventuali indicatori di tipo territoriale individuati dalla contrattazione collettiva.

le Parti, pertanto, tenuto conto della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013, concordano che rientrano tra le tipologie assoggettabili al regime fiscale di vantaggio i seguenti istituti, in quanto concretamente attuati in azienda:

• quote retributive ed eventuali maggiorazioni o compensazioni anche di natura non retributiva corrisposte in relazione a particolari sistemi orari adottati in azienda quali:
○  indennità turno e/o variazione di turno;
○  indennità di presenza;
○  indennità di reperibilità;
○  compensi per attivazione di sistemi di banca delle ore;

• compensi/maggiorazioni correlati alla gestione della modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dal contratto nazionale di categoria e/o analoghi interventi tesi al miglioramento dell’organizzazione del lavoro, concretamente attuati in azienda quali:
○ compensi/maggiorazioni derivanti dalla gestione di orario aggiuntivo o turnazioni
per lavoro domenicale, festivo
○ compensi/maggiorazioni derivanti dalla gestione di orario aggiuntivo o turnazioni
per lavoro notturno;
○ compenso per il lavoro straordinario e/o supplementare;
○ compensi per permessi contrattuali (ROL) maturati negli esercizi precedenti e non
fruiti e pagati;
○ maggiorazioni e/o indennità per clausole elastiche e flessibili;
○ ferie eccedenti le 24 giornate, non godute per motivi organizzativi legati alla
produttività, e pagate

 I premi di rendimento o produttività comunque denominati

Le aziende aderenti al sistema ASCOM Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Bergamo, che applichino integralmente il CCNL e aderiscano agli Enti Bilaterali da esse costituite, pertanto, potranno applicare l’imposta sostitutiva del 10% sugli importi erogati in relazione agli istituti sopra richiamati e applicati nel 2013 collegati a indicatori quantitativi (es. quante turnazioni, utilizzo clausole elastiche, ore in variazioni di orario ecc), nei limiti ed alle condizioni previste dal DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013 e dalle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, considerando quanto avvenuto negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.

I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali ai loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttiva situate fuori dal territorio in cui ha sede legale I’azienda e informeranno le RSA/RSU ove costituite. Daranno inoltre comunicazione ai loro dipendenti dell’attuazione della presente intesa e invieranno comunicazione all’Ente Bilaterale di settore, entro fine anno 2013, contenente le voci effettivamente assoggettate a detassazione.

Il presente accordo verrà depositato a cura dell’associazione datoriale firmataria ai sensi del DPCM 22 gennaio 2013, esonerando in tal modo dal medesimo adempimento le aziende aderenti al sistema Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Bergamo che ad esso si richiamano. I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l’azienda.

Le parti, qualora venisse sottoscritto a livello nazionale un accordo quadro in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività, hanno facoltà di rivedersi per le eventuali integrazioni previste dal dettato nazionale.
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Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale di cui ai sistemi contrattuali di riferimento.

ASCOM Bergamo                                                                                     FILCAMS – CGIL
Federalberghi                                                                                         FISASCAT – CISL
FIPE                                                                                                     UILTUCS – UIL