Firmato l’accordo tra Ascom e Sindacati per le agevolazioni fiscali contributive

Oggi, 28 novembre 2011 presso L’ASCOM di Bergamo si sono incontrate:
– L’ASCOM rappresentata dal suo Direttore Luigi Trigona e dal responsabile Area
Lavoro Enrico Betti
– Federalberghi rappresentata da Giovanni Zambonelli
– Fipe rappresentata da Pierluigi Cucchi
e
– FILCAMS CGIL rappresentata da Lorenzo Agazzi
– FISASCAT CISL rappresentata da Alberto Citerio
– UILTUCS UIL Rappresentata da Maurizio Regazzoni e Alessandro Dalle Fusine

Con riferimento alle imprese associate ad ASCOM Bergamo e aderenti al sistema della Bilateralità, che applicano integralmente il CCNL di settore, si è concordato quanto segue:

1) Con decorrenza 1° gennaio 2012 e sino al 31 dicembre 2012, in virtù dell’art. 22 comma 6 e 7 e dell’art. 33, comma 12 e seguenti, della legge 183 del 12 novembre 2011, dell’art.1 comma 47 della legge 220/2010, dell’articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 applicabili anche alle intese previste dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, le parti – anche in considerazione delle peculiarità territoriali del settore – concordano di ritenere riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, e miglioramento della competitività aziendale le seguenti modalità di organizzazione del lavoro:
a. Lavoro straordinario
b. importi forfetari relativi a lavoro straordinario o supplementare
c. lavoro supplementare
d. compensi per clausole elastiche e flessibili
e. lavoro a turno
f. lavoro domenicale o festivo anche svolto in normale orario di lavoro
g. premi variabili di rendimento
h. premi di produttività
i. lavoro notturno
j. la quota parte del compenso orario per il lavoro extra eccedente i
minimi retributivi
k. la maggiorazione per il lavoro stagionale così come richiamato dal
CCNL Turismo 2 di 2
E comunque ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l’innovazione ed efficienza organizzativa

2) I trattamenti economici relativi agli istituti sopra richiamati, così come regolati da accordi aziendali in base alla normativa sopra citata, ovvero da specifici accordi territoriali in vigore sottoscritti dalle medesime parti firmatarie ovvero – in via subordinata e solo in caso di assenza di specifica regolamentazione nei suddetti accordi – come regolati dai CCNL sottoscritti da associazioni nazionali aderenti a CONFCOMMERCIO e dalle Federazioni sindacali di categoria Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL, daranno luogo, in base al presente accordo, ai benefici fiscali e contributivi di cui alla normativa richiamata al punto 1 del presente accordo nei limiti ed alle condizioni ivi previste sin dal 1 gennaio 2012.

3) I trattamenti economici di cui al punto 1 sono deducibili dall’IRAP secondo quanto stabilito all’art.22 comma 7 della legge di stabilità 2012 “Per l’anno 2012, ciascuna regione, conformemente al proprio ordinamento, può disporre la deduzione dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività di cui all’articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”.

4) Le aziende che applicheranno il presente accordo dovranno comunicarlo all’Ente Bilaterale Territoriale competente per settore.

5) Le Aziende appartenenti ai settori Commercio e Turismo che abbiano in essere sistemi premianti aziendali collettivi a carattere variabile, non definiti da contrattazione di secondo livello, potranno accedere ai benefici di cui al presente accordo previo invio preventivo dello schema premiante alla commissione paritetica costituita presso L’Ente Bilaterale territoriale di settore. Tale Commissione Paritetica organizzerà un incontro per favorire la sottoscrizione di un accordo con le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori.

6) La presente intesa ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali.

7) Le parti si impegnano a rivedere i termini del presente accordo qualora ci fossero delle sostanziali variazioni legislative rispetto alla materia trattata.

ASCOM Bergamo                                          FILCAMS – CGIL
FEDERALBERGHI                                           FISASCAT – CISL
FIPE                                                          UILTUCS – UIL